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Bonus 50% su tende da sole e altre schermature solari: la detrazione è prorogata per tutto il 2020

L’agevolazione fiscale attualmente proposta dallo Stato scadrà il 31 dicembre 2020. Dal primo gennaio 2021 lo sconto fiscale si ridurrà al 36%. Molte migliaia di contribuenti italiani hanno già sfruttato questa lungimirante occasione di agevolazione fiscale, ottenendo immediati riscontri. Il rapporto annuale pubblicato da ENEA indica infatti che ben 1 intervento su 5, tra tutti quelli scelti dai contribuenti per risparmiare sui costi energetici, ha riguardato i sistemi per ridurre l’irraggiamento proveniente dal sole.

Oltre all’Ecobonus 50%, per i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in specifiche situazioni è possibile accedere al superbonus 110% .

Le schermature solari sono state infatti individuate come soluzione tecnica in grado di abbattere le notevoli spese energetiche sostenute per il raffrescamento degli edifici, che avviene tipicamente mediante i condizionatori d’aria.

Lo Stato, con lo scopo sia di contenere le sostanze nocive emesse in atmosfera dalle centrali termiche che producono energia elettrica, che alimenta i condizionatori, sia per stimolare i cittadini a contenere le spese energetiche, e non da ultimo per evitare la sensazione di calura percepita negli ambienti nel periodo estivo, ha predisposto un Ecobonus dedicato al contenimento dell’irraggiamento solare che colpisce le superfici vetrate.

Le tende da sole esterne a protezione dei serramenti vetrati, proposte in una vasta scelta all’interno del catalogo Pronema, rientrano a tutti gli effetti nei requisiti descritti dalla normativa per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Nel catalogo Pronema sono presenti diverse soluzioni adatte a contrastare il surriscaldamento dei locali abitativi: le tende alla veneziana e a soffietto, le tende verticali a rullo e quelle con bracci esterni, i frangisole e le tapparelle.

Il beneficio fiscale riguarda non solo le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, ma include anche tutte le opere edili connesse all’intervento e le eventuali prestazioni professionali necessarie (come le pratiche edilizie).

La detrazione dalle imposte fiscali del 50% delle spese sostenute può essere utilizzata sia per le nuove installazioni sia per la sostituzione di tendaggi o dispositivi solari già esistenti, fino a un importo massimo di € 60.000 per unità immobiliare. Include tutti gli interventi eseguiti per il miglioramento prestazionale dell’involucro dell’edificio).

 L’incentivo spetta per le schermature solari, dotate ove previsto di marcatura CE, così come definite nell’allegato M al D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 (poi sostituito dall’allegato B del Decreto datato 26 giugno 2009).

In base all’articolo 14 del Decreto legge del 04/06/2013 n. 63, modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160, in vigore dal 01/01/2020, l’aliquota di detrazione delle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di schermature solari è elevata al 65 per cento per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Le norme citate non prevedono determinati requisiti di prestazione energetica: quindi tutti i prodotti che rientrano nella definizione di schermatura solare beneficiano della detrazione fiscale, come per esempio le tende alla veneziana, le tapparelle, le persiane a battente, alla veneziana o a soffietto, le tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, le tende verticali e quelle a rullo, oppure i sistemi per ombreggiare i lucernari e le finestre a tetto, purché la schermatura solare sia certificata (con l’utilizzo di un vetro di tipologia C) con un valore gtot ≤ 0,35.

Tutti i contribuenti, proprietari a qualunque titolo di un immobile esistente – con qualsiasi destinazione d’uso (abitazione, ufficio, negozio, laboratorio, ecc.), dotati o meno di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento dell’aria, purché in regola con il pagamento dei tributi – possono accedere al bonus fiscale semplicemente sostenendo i pagamenti mediante bonifico bancario (utilizzando un apposito modulo per le opere mirate al risparmio energetico degli edifici) e compilando, tramite il sito internet di ENEA, un modulo semplificato da inviare entro 90 giorni dal collaudo delle opere.

Quali caratteristiche sono previste per accedere alla detrazione fiscale?

I sistemi schermanti:

  • devono essere mobili;
  • devono essere posizionati a protezione di superfici vetrate;
  • possono essere integrati al serramento, oppure applicati – purché in modo solidale con l’edificio – all’esterno o in aggetto rispetto alla facciata;
  • devono rispettare le leggi e le normative in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
  • devono essere certificati con gtot ≤ 0,35.

Inoltre, per le chiusure oscuranti (persiane e avvolgibili) sono ammessi tutti gli orientamenti, mentre per le schermature solari (tende da sole, frangisole, veneziane) sono escluse quelle con orientamento nord, nord-est e nord-ovest.

La fattura emessa dal rivenditore dovrebbe riportare la seguente dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”.

Sono agevolabili le pergotende e le pergole bioclimatiche, in qualità di schermature solari. Sono esclusi i gazebo, visto che il requisito primario è che la struttura sia aderente all’involucro edilizio.
Le zanzariere non sono detraibili (benché elencate nella normativa EN13561). Abbiamo avuto conferma di ciò dopo aver interpellato sia l’Enea, l’ente preposto al coordinamento tecnico della gestione delle detrazioni fiscali, sia l’Agenzia delle entrate.

Per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari non è necessaria la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), né l’asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri la conformità ai requisiti tecnici richiesti.

La scheda informativa del portale ENEA, che compare tra gli interventi relativi all’involucro degli edifici (comma 345), può essere compilata e trasmessa direttamente dal richiedente. 

La compilazione della scheda prevede l’indicazione: della tipologia di schermatura (persiana, avvolgibile, tenda o altro); dell’installazione (interna o esterna), della superficie, sia della schermatura, sia della finestra protetta; dell’esposizione rispetto ai punti cardinali; della classe di schermatura (il fattore solare gtot, calcolato secondo la UNI EN 14501:2006, prevede un giudizio decisamente minimo per la classe 0 fino a un ottimo comportamento per la quarta classe); della provenienza del calcolo del fattore solare gtot; del materiale utilizzato (tessuto, legno, plastica, PVC, metallo, misto o altro); del meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito o fisso) e della superficie della schermatura azionata dal meccanismo stesso. L’indicazione del costo totale per la fornitura e la posa delle schermature solari deve includere le eventuali spese professionali sostenute. Nel campo relativo al risparmio energetico stimato, qualora non sia presente un impianto di raffrescamento dell’aria, occorrerà inserire il valore “0” (si veda la FAQ n. 47 pubblicata l’11 novembre 2016 da Enea). 

 Cosa indica il valore gtot?

Il fattore solare dei serramenti esterni provvisti di schermature si definisce gtot e indica la quantità di radiazione solare che può passare attraverso una superficie vetrata abbinata a sistemi di protezione solare. Tanto più basso risulta il valore gtot, tanto meno i raggi solari raggiungeranno gli ambienti interni degli edifici evitando di surriscaldarli.

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